1. All'articolo 70 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «elettore del comune, o da chiunque altro vi abbia interesse» sono soppresse;
b) il comma 2 è abrogato.
2. All'articolo 82/2, primo comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente
3. All'articolo 7 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«I provvedimenti adottati ai sensi del primo comma sono definitivi unicamente se la motivazione dell'esproprio per grave necessità non è transitoria».