Art. 2.
(Modifiche di norme).

      1. All'articolo 70 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, le parole: «elettore del comune, o da chiunque altro vi abbia interesse» sono soppresse;

          b) il comma 2 è abrogato.

      2. All'articolo 82/2, primo comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente

 

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della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, le parole: «elettore del Comune, o da chiunque altro vi abbia diretto interesse, dal procuratore della Repubblica, e dal prefetto» sono soppresse.

      3. All'articolo 7 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «I provvedimenti adottati ai sensi del primo comma sono definitivi unicamente se la motivazione dell'esproprio per grave necessità non è transitoria».